Art. 2.
 
  Le modalita' di concessione del  contributo  vengono  definite  con
delibera della Giunta regionale.
  La  richiesta  del  contributo  deve  essere  inoltrata alla USL di
residenza  che  effettua  l'istruttoria  della  pratica.  La   Giunta
regionale,  con  proprio  atto, accredita, su richiesta della USL, le
somme da liquidare per gli scopi della presente legge.