Art. 2. Le modalita' di concessione del contributo vengono definite con delibera della Giunta regionale. La richiesta del contributo deve essere inoltrata alla USL di residenza che effettua l'istruttoria della pratica. La Giunta regionale, con proprio atto, accredita, su richiesta della USL, le somme da liquidare per gli scopi della presente legge.