Art. 2. Ruolo del personale del Consiglio regionale 1. Per le finalita' di cui al precedentea art. 1, nell'ambito dell'organico regionale, e' istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta. 2. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale sara' determinato con provvedimento del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza ai sensi del 1 e 2 comma dell'art. 31 del decreto legislativo 29/93 e sue successive modificazioni. 3. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al precedente primo comma compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il personale regionale. 4. Al personale del Consiglio si applica il contratto nazionale di comparto regionale ed il contratto integrativo decentrato regionale sottoscritto da un'unica delegazione trattante per parte regionale composta da rappresentanti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.