Art. 2.
             Ruolo del personale del Consiglio regionale
 
  1. Per le finalita' di  cui  al  precedentea  art.  1,  nell'ambito
dell'organico  regionale,  e'  istituito  il  ruolo del personale del
Consiglio distinto da quello della Giunta.
  2. La dotazione organica del ruolo del  Consiglio  regionale  sara'
determinato  con  provvedimento  del  Consiglio regionale su proposta
dell'Ufficio di Presidenza ai sensi del 1 e 2 comma dell'art. 31  del
decreto legislativo 29/93 e sue successive modificazioni.
  3.  Al  personale  inquadrato  nel ruolo di cui al precedente primo
comma compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto
dalle  vigenti  disposizioni  legislative  per  tutto  il   personale
regionale.
  4.  Al personale del Consiglio si applica il contratto nazionale di
comparto regionale ed il contratto integrativo  decentrato  regionale
sottoscritto  da  un'unica  delegazione trattante per parte regionale
composta da rappresentanti della Giunta regionale e  dell'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio.