Art. 4.
                         Relazioni sindacali
 
  1.  L'Ufficio  di  Presidenza  assicura  con  ogni idoneo mezzo, la
tempestiva informazione delle materie contemplate  nell'art.  10  del
Decreto Leg.vo 29/93.
  2.   Nelle   materie  relative  alle  strutture  organizzative,  il
Consiglio  e   l'Ufficio   di   Presidenza   adottano   i   necessari
provvedimenti  amministrativi  sentite  le  organizzazioni  sindacali
nell'ambito della vigente legislazione in materia.