Art. 4. Relazioni sindacali 1. L'Ufficio di Presidenza assicura con ogni idoneo mezzo, la tempestiva informazione delle materie contemplate nell'art. 10 del Decreto Leg.vo 29/93. 2. Nelle materie relative alle strutture organizzative, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza adottano i necessari provvedimenti amministrativi sentite le organizzazioni sindacali nell'ambito della vigente legislazione in materia.