Art. 5.
                             Competenze
 
  1. Il Consiglio regionale, in sede di  approvazione  del  bilancio,
fissa  gli  obiettivi  da  perseguire  e  definisce  i  programmi  da
realizzare.
  2. All'Ufficio di Presidenza spetta  l'emanazione  delle  direttive
generali  per  l'attuazione dei programmi stessi, nonche' la verifica
dei risultati conseguiti.
  3. I  dirigenti  sono  responsabili  del  risultato  dell'attivita'
svolta  dalle  strutture  cui  sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in  relazione  agli  obiettivi
dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa,  incluse le decisioni organizzative e di gestione del
personale.