Art. 5. Competenze 1. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, fissa gli obiettivi da perseguire e definisce i programmi da realizzare. 2. All'Ufficio di Presidenza spetta l'emanazione delle direttive generali per l'attuazione dei programmi stessi, nonche' la verifica dei risultati conseguiti. 3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.