Art. 6.
       Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio
 
  1. E' ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei  ruoli  regionali
della Giunta e del Consiglio, subordinatamente alla disponibilita' di
posto.
  2.   Il  passaggio  e'  disposto  con  provvedimento  della  Giunta
regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
se si tratta di  passaggio  dal  ruolo  della  Giunta  a  quello  del
Consiglio   e   con  provvedimento  dell'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio, previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta  del
passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.
  3.  L'immissione  nel  nuovo  ruolo  e'  disposta  con  decreto del
Presidente   del   Consiglio   e   del   Presidente   della   Giunta,
rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.