Art. 6. Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio 1. E' ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio, subordinatamente alla disponibilita' di posto. 2. Il passaggio e' disposto con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta. 3. L'immissione nel nuovo ruolo e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.