Art. 9. Norme finali e transitorie 1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo del Consiglio, le funzioni attribuite dalla normativa regionale al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Presidente del Consiglio, quelle demandate alla Giunta regionale sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.