Art. 9.
                     Norme finali e transitorie
 
  1. Per gli atti di amministrazione  del  personale  del  ruolo  del
Consiglio,  le  funzioni  attribuite  dalla  normativa  regionale  al
Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Presidente  del
Consiglio,  quelle  demandate  alla  Giunta regionale sono esercitate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.