Art. 3.
                       Finanziamento progetti
 
  I progetti redatti ai sensi della L.R. 14 settembre 1994, n.  61  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, pervenuti nell'anno 1996,
sono finanziati a carico dei fondi stanziati con la  presente  legge,
fino a concorrenza della relativa disponibilita'.