(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         del 30 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Per  la  realizzazione  degli  obiettivi di cui agli articoli 1 e 2
della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive  leggi  di
rifinanziamento,   limitatamente   all'anno   1996,   sono   previsti
interventi per un ammontare pari a lire 500.000.000.