(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 30 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive leggi di rifinanziamento, limitatamente all'anno 1996, sono previsti interventi per un ammontare pari a lire 500.000.000.