Art. 2. La Regione per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 ed in attuazione delle indicazioni contenute nel Progetto Obiettivo per la salute della donna, di cui al provvedimento Amministrativo del Consiglio regionale n. 42/4 del 5 maggio 1992, e del Progetto Obiettivo "Tutela della salute materno infantile" di cui alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 "Piano Sanitario Regionale 1994-1996", concede un contributo di lire 500.000.000, cosi' come previsto dall'articolo che precede, anche per raggiungere obiettivi di maggiore conoscenza degli enti malformativi mediante l'attivazione di registri regionali specifici.