Art. 2.
 
  La Regione per la realizzazione degli obiettivi di cui  agli  artt.
1  e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 ed in attuazione
delle indicazioni contenute nel  Progetto  Obiettivo  per  la  salute
della  donna,  di  cui  al provvedimento Amministrativo del Consiglio
regionale n. 42/4 del 5 maggio 1992, e del Progetto Obiettivo "Tutela
della salute materno  infantile"  di  cui  alla  legge  regionale  25
ottobre 1994, n. 72 "Piano Sanitario Regionale 1994-1996", concede un
contributo di lire 500.000.000, cosi' come previsto dall'articolo che
precede, anche per raggiungere obiettivi di maggiore conoscenza degli
enti   malformativi  mediante  l'attivazione  di  registri  regionali
specifici.