Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 500.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilta' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 328000 - partita n. 7 - elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, lo stanziamento del Cap. 82394 (Intervento per la prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 - legge regionale 22 settembre 1994, n. 54) e' incrementato, in termine di sola competenza, per l'importo di lire 500.000.000.