Art. 3.
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato  per  l'anno  1996 in lire 500.000.000, si provvede ai sensi
dell'art.  38 della legge regionale di contabilta' 29 dicembre  1977,
n.  81, con il fondo globale iscritto al cap. 328000 - partita n. 7 -
elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio  per
l'esercizio 1995.
  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1996, lo stanziamento del Cap. 82394 (Intervento per  la  prevenzione
degli   handicaps   preconcezionale,   prenatale  e  neonatale  legge
regionale 9 settembre 1987, n. 54  -  legge  regionale  22  settembre
1994,  n.  54)  e'  incrementato,  in termine di sola competenza, per
l'importo di lire 500.000.000.