Art. 4.
 
  Il  punto  12,  lett.  b)  dell'art.  16  viene  cosi'  modificato:
"esercita la lavorazione andante del  terreno  in  qualsiasi  periodo
dell'anno".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 3 luglio 1996
                              FALCONIO