Art. 4. Il punto 12, lett. b) dell'art. 16 viene cosi' modificato: "esercita la lavorazione andante del terreno in qualsiasi periodo dell'anno". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 3 luglio 1996 FALCONIO