(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         del 30 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Sono  sub-delegate  ai  Comuni  le funzioni amministrative previste
dall'art. 82, comma 20 lett. b), d), f) del D.P.R. 24 luglio 1977  n.
616   limitatamente   agli   interventi  ricadenti  nelle  parti  del
territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge 8 agosto  1985  n.  431  e
successive modificazioni, qualificate come zone di ristrutturazione o
come  zone  di  completamento  a  intervento  diretto a qualsiasi uso
destinate, nei piani vigenti e quelle in cui  siano  stati  approvati
piani attuativi.
  Sono  inoltre  sub-delegate  ai  comuni  le  competenze relative ai
seguenti interventi ovunque questi ricadano:
   gli  interventi   soggetti   a   semplice   denuncia   di   inizio
dell'attivita'  ai  sensi  dell'art.  9, 7 comma del decreto-legge 24
gennaio 1996 n.  30 e successive modificazioni.
  La sub-delega e' efficace dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge. Gli ambiti di riferimento possono essere precisati sia in sede
di   recepimento  del  Piano  regionale  paesistico,  che  attraverso
ulteriori varianti sulle quali ai sensi dell'art. 12 della  legge  n.
1497/39  va raggiunta l'intesa. Nell'ambito delle zone suddette e' di
competenza dei Comuni anche la verifica di Compatibilita'  ambientale
prevista  dall'art.  8  delle  Norme  tecniche  coordinate  dei Piani
paesistici vigenti.
  Il parere tecnico, garantendo competenze professionali adeguate, e'
rilasciato dalla Commissione edilizia o dal Tecnico comunale.
  Il provvedimento autorizzatorio del Comune segue  le  procedure  di
cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431.
  La   Regione   conserva   i   compiti   di  indirizzo,  verifica  e
coordinamento delle funzioni sub-delegate assicurandone  la  coerenza
con i propri obiettivi programmatici e di piano.