(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 30 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 20 lett. b), d), f) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 limitatamente agli interventi ricadenti nelle parti del territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge 8 agosto 1985 n. 431 e successive modificazioni, qualificate come zone di ristrutturazione o come zone di completamento a intervento diretto a qualsiasi uso destinate, nei piani vigenti e quelle in cui siano stati approvati piani attuativi. Sono inoltre sub-delegate ai comuni le competenze relative ai seguenti interventi ovunque questi ricadano: gli interventi soggetti a semplice denuncia di inizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, 7 comma del decreto-legge 24 gennaio 1996 n. 30 e successive modificazioni. La sub-delega e' efficace dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ambiti di riferimento possono essere precisati sia in sede di recepimento del Piano regionale paesistico, che attraverso ulteriori varianti sulle quali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1497/39 va raggiunta l'intesa. Nell'ambito delle zone suddette e' di competenza dei Comuni anche la verifica di Compatibilita' ambientale prevista dall'art. 8 delle Norme tecniche coordinate dei Piani paesistici vigenti. Il parere tecnico, garantendo competenze professionali adeguate, e' rilasciato dalla Commissione edilizia o dal Tecnico comunale. Il provvedimento autorizzatorio del Comune segue le procedure di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431. La Regione conserva i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento delle funzioni sub-delegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano.