Art. 2.
 
  Le funzioni residue previste nell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977
n.  616  e quelle relative all'art. 12 della legge 1497/39 autonome e
concorrenziali a quelle urbanistiche, continuano ad essere svolte dal
Presidente della Giunta regionale tramite  il  Servizio  tutela  beni
ambientali.
  Le  istanze  di  cui  all'art.  7  e  12  della  legge 1497/39 sono
subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato speciale
per i beni ambientali.
  Il Comitato e' composto da:
   il Coordinatore  del  settore  urbanistica  e  beni  ambientali  e
cultura  che  lo presiede o dal Dirigente del servizio amministrativo
per l'urbanistica, con funzioni di vice presidente;
   il Dirigente del servizio beni ambientali;
   il Dirigente del servizio assetto del territorio.
  In caso di vacanza  o  di  assenza  dei  Dirigenti  possono  essere
delegati  in sostituzione Dirigenti o altri dipendenti con qualifiche
non inferiori alla VII e che  abbiano  il  profilo  professionale  di
architetto.
  Le  determinazioni  assunte  dal  Comitato speciale, fatta salva la
procedura di cui all'art.  1  della  legge  8  agosto  1985  n.  431,
assumono  efficacia dalla pubblicazine del verbale all'Albo istituito
con la legge regionale 16 settembre  1987  n.  62  e  possono  essere
immediatamente attestate dal Dirigente del servizio beni ambientali.
  I   grafici  e  il  provvedimento  definitivo  vengono  nei  giorni
successivi inviati al richiedente e al Ministero per i beni culturali
ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 e successive modificazioni.