Art. 2. Le funzioni residue previste nell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e quelle relative all'art. 12 della legge 1497/39 autonome e concorrenziali a quelle urbanistiche, continuano ad essere svolte dal Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio tutela beni ambientali. Le istanze di cui all'art. 7 e 12 della legge 1497/39 sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato speciale per i beni ambientali. Il Comitato e' composto da: il Coordinatore del settore urbanistica e beni ambientali e cultura che lo presiede o dal Dirigente del servizio amministrativo per l'urbanistica, con funzioni di vice presidente; il Dirigente del servizio beni ambientali; il Dirigente del servizio assetto del territorio. In caso di vacanza o di assenza dei Dirigenti possono essere delegati in sostituzione Dirigenti o altri dipendenti con qualifiche non inferiori alla VII e che abbiano il profilo professionale di architetto. Le determinazioni assunte dal Comitato speciale, fatta salva la procedura di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, assumono efficacia dalla pubblicazine del verbale all'Albo istituito con la legge regionale 16 settembre 1987 n. 62 e possono essere immediatamente attestate dal Dirigente del servizio beni ambientali. I grafici e il provvedimento definitivo vengono nei giorni successivi inviati al richiedente e al Ministero per i beni culturali ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 e successive modificazioni.