Art. 4.
 
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 3 luglio 1996
                              FALCONIO