(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                     speciale del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art.  3  della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75 dopo la
lettera d) del punto  1  inserire:  e)  accoglienza  in  famiglia  di
anziani che ne siano privi o siano in stato di abbandono.
  Dopo l'art. 7 e' inserito il seguente nuove articolo:
   Puo'   essere   assegnata  alle  famiglie  che  hanno  anziani  in
accoglienza, per tutto il  periodo  di  durata  dell'accoglienza  una
somma  mensile  di importo pari a quella determinata dal quarto comma
lettera a) dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1989.
  La Giunta con apposita direttiva normera' i criteri di  accesso  al
beneficio  in termini di soglia di reddito sia dell'anziano che della
famiglia ospitante.