(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 3 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75 dopo la lettera d) del punto 1 inserire: e) accoglienza in famiglia di anziani che ne siano privi o siano in stato di abbandono. Dopo l'art. 7 e' inserito il seguente nuove articolo: Puo' essere assegnata alle famiglie che hanno anziani in accoglienza, per tutto il periodo di durata dell'accoglienza una somma mensile di importo pari a quella determinata dal quarto comma lettera a) dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1989. La Giunta con apposita direttiva normera' i criteri di accesso al beneficio in termini di soglia di reddito sia dell'anziano che della famiglia ospitante.