Art. 2. Dopo l'art. 13 e' aggiunto: I Comuni e le Comunita' montane possono concedere in comodato a libere associazioni di anziani, formalmente costituite, beni mobili e immobili non altrimenti utilizzati, al fine di consentirne il recupero e l'impiego per fini socialmente utili. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 17 luglio 1996 FALCONIO