Art. 2.
 
  Dopo l'art. 13 e' aggiunto:
   I Comuni e le Comunita' montane possono concedere  in  comodato  a
libere associazioni di anziani, formalmente costituite, beni mobili e
immobili  non  altrimenti  utilizzati,  al  fine  di  consentirne  il
recupero e l'impiego per fini socialmente utili.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 17 luglio 1996
                              FALCONIO