Art. 4. Gli oneri conseguenti l'attuazione della presente legge sono stimati per l'anno 1996 in lire 300 milioni. Sono conseguentemente ridotti, per la competenza, i seguenti capitoli del bilancio di previsione della spesa per il corrente anno: (Omissis). Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta stessa e' autorizzato a disporre, ai sensi del punultimo comma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 17 luglio 1996 FALCONIO