Art. 4.
 
  Gli  oneri  conseguenti  l'attuazione  della  presente  legge  sono
stimati per l'anno 1996 in lire 300 milioni.
  Sono  conseguentemente  ridotti,  per  la  competenza,  i  seguenti
capitoli del bilancio di previsione della spesa per il corrente anno:
  (Omissis).
  Il Presidente della  Giunta  Regionale,  con  proprio  decreto,  su
conforme deliberazione della Giunta stessa e' autorizzato a disporre,
ai  sensi  del  punultimo comma dell'art. 37 della legge regionale 29
dicembre 1977, n. 81, le necessarie variazioni di bilancio.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 17 luglio 1996
                              FALCONIO