(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                     speciale del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  28  maggio  1995,  n.   80,
concernente  "Intervento  straordinario  a sostegno dell'attivita' di
ricerca,   didattica   ed   assistenziale   svolta   dall'Universita'
D'Annunzio  di Chieti presso Presidi ospedalieri della USL di Chieti"
e' sostituito dal seguente:
  "Art 3. - 1. L'arco di tempo al  quale  si  riferisce  l'assunzione
degli oneri di cui alla presente legge a carico della Regione Abruzzo
decorre  dal  1  luglio  1992  e  si  spinge  fino  alla  stipula del
Protocollo d'intesa di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive rettifiche ed integrazioni,  e
comunque non oltre il 31 luglio 1996.
  2.  L'art.  4 primo comma della legge regioanale 28 maggio 1995, n.
80, e' cosi' modificato: "L'onere derivante  dall'applicazione  della
presente legge e' valutato in lire 2.457.140.000".