(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1995, n. 80, concernente "Intervento straordinario a sostegno dell'attivita' di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Universita' D'Annunzio di Chieti presso Presidi ospedalieri della USL di Chieti" e' sostituito dal seguente: "Art 3. - 1. L'arco di tempo al quale si riferisce l'assunzione degli oneri di cui alla presente legge a carico della Regione Abruzzo decorre dal 1 luglio 1992 e si spinge fino alla stipula del Protocollo d'intesa di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive rettifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 luglio 1996. 2. L'art. 4 primo comma della legge regioanale 28 maggio 1995, n. 80, e' cosi' modificato: "L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato in lire 2.457.140.000".