Art. 2. 1. L'onere, aggiuntivo a quello gia' integrato dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 80, determinato dalle modifiche ad essa apportate dall'art. 1 della presente legge, e' valutato complessivamente in L. 707.140.000 (settecentosettemilionicentoquarantamila). 2. Alla spesa, presumibilmente valutata come al comma che precede, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al Capitolo 323000 - elenco 3 - dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996, denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti". 3. La partita n. 5 dell'elenco 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 e' corrispondentemente ridotta. 4. Lo stanziamento assegnato al Cap. 11638 iscritto nello Stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1996, denominato "Intervento straordinario per attivita' di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Universita' D'Annunzio di Chieti", e' corrispondentemente elevato, per competenza e cassa, da lire 600 milioni a lire 1.307.140.000.