Art. 2.
 
  1.   L'onere,  aggiuntivo  a  quello  gia'  integrato  dalla  legge
regionale 28 aprile 1995, n. 80, determinato dalle modifiche ad  essa
apportate   dall'art.   1   della   presente   legge,   e'   valutato
complessivamente            in             L.             707.140.000
(settecentosettemilionicentoquarantamila).
  2.  Alla spesa, presumibilmente valutata come al comma che precede,
si  provvede  mediante  riduzione  per  competenza  e   cassa   dello
stanziamento  iscritto al Capitolo 323000 - elenco 3 - dello Stato di
previsione  della  spesa  per  l'esercizio  1996,  denominato  "Fondo
globale  occorrente  per  far  fronte  ad  oneri  conseguenti a nuovi
provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti".
  3. La partita n. 5 dell'elenco 3 allegato al bilancio di previsione
per il 1996 e' corrispondentemente ridotta.
  4.  Lo stanziamento assegnato al Cap. 11638 iscritto nello Stato di
previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1996,  denominato
"Intervento  straordinario  per  attivita'  di  ricerca, didattica ed
assistenziale  svolta  dall'Universita'  D'Annunzio  di  Chieti",  e'
corrispondentemente  elevato,  per  competenza  e  cassa, da lire 600
milioni a lire 1.307.140.000.