Art. 2.
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino  ufficiale  della
Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 17 luglio 1996
                              FALCONIO