(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica La disposizione del capitolo 3, punto 3.4, capo 1, comma 6, deve essere intesa nel senso che i vincoli posti sono riferiti al rapporto intercorrente tra popolazione e strutture di Fisiokinesiterapia o terapia fisica convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre restano non contingentate le richieste di autorizzazione di libera iniziativa privata ed autonoma gestione degli stabilimenti.