(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                     speciale del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
  La disposizione del capitolo 3, punto 3.4, capo 1,  comma  6,  deve
essere intesa nel senso che i vincoli posti sono riferiti al rapporto
intercorrente  tra  popolazione  e  strutture di Fisiokinesiterapia o
terapia fisica convenzionati con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,
mentre  restano  non  contingentate le richieste di autorizzazione di
libera iniziativa privata ed autonoma gestione degli stabilimenti.