Art. 3.
       Integrazione all'art. 9 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art.  9  della  L.R.  n.  15  del  1994  e'
aggiunto il seguente comma:
  "1-bis.  Il  periodo  di  cui  al comma 1 e' elevato a quattro anni
qualora  il  Comune  abbia   avviato   le   procedure   inerenti   la
predisposizione del piano urbano del traffico".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 23 ottobre 1996
                              LA FORGIA