Art. 3. Integrazione all'art. 9 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15 1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 15 del 1994 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a quattro anni qualora il Comune abbia avviato le procedure inerenti la predisposizione del piano urbano del traffico". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 23 ottobre 1996 LA FORGIA