Art. 11. Norma speciale per le verifiche tecno-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze sanitarie e assistenziali ed a servizi sanitari e socio-sanitari. 1. Al fine di garantire una completa attuazione dei processi di riconversione strutturale della rete ospedaliera regionale nonche' di uniformare su tutto il territorio della Regione il livello tecnologico e di albergaggio delle strutture destinate ai servizi sanitari e socio assistenziali, e' costituito presso l'ARSAN, entro trenta giorni dalla data di costituzione della medesima, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, il nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale. 2. I procedimenti in corso alla predetta data presso il gruppo regionale incaricato per l'attuazione dell'articolo 1 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, trovano prosecuzione nell'ambito del nucleo di cui al presente articolo. 3. Il nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale e' composto da: a) il direttore generale dell'ARSAN o da un dirigente dallo stesso indicato; b) dal dirigente del settore programmazione sanitaria dell'Assessorato regionale alla sanita' o da un dirigente dallo stesso indicato; c) dal dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanita' o da un dirigente dallo stesso indicato; d) da un congruo numero di dipendenti della Giunta regionale assegnati in via permanente all'ARSAN, con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione del nucleo, di cui al comma 1 del presente articolo, appartenenti alle Aree di coordinamento Ecologia e Tutela Ambientale, Lavori Pubblici, Programmazione Sanitaria, Assistenza Sanitaria, Piani e Programmi che abbiano maturato particolare esperienze nella materia. 4. Sono sottoposti all'esame del nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio sanitaria le progettazioni di massima e quella esecutiva relativa a: a) opere ospedaliere; b) residenze sanitarie assistenziali; c) strutture socio-assistenziali per disabili fisici e psichici; 5) L'esame del nucleo e' finalizzato ad accertare in fase istruttoria, per il successivo invio al parere del Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1976, n. 71, la conformita' di massima della progettazione alla vigente normativa. Il nucleo accerta, altresi', la conformita' della progettazione alla programmazione sanitaria nonche' l'impiego ottimale delle risorse disponibili; 6. Il nucleo fornisce consulenza tecnica alle Aziende Sanitarie. Locali ed Ospedaliere nella fase progettuale ed esercita l'alta sorveglianza sull'andamento dei lavori nella fase di esecuzione delle opere.