Art. 11.
 Norma speciale per le verifiche tecno-edilizie su edifici destinati
a sedi ospedaliere,  a  residenze  sanitarie  e  assistenziali  ed  a
servizi sanitari e socio-sanitari.
 
  1.  Al  fine  di  garantire una completa attuazione dei processi di
riconversione strutturale della rete ospedaliera regionale nonche' di
uniformare  su  tutto  il  territorio  della   Regione   il   livello
tecnologico  e  di  albergaggio  delle strutture destinate ai servizi
sanitari e socio assistenziali, e' costituito presso  l'ARSAN,  entro
trenta  giorni dalla data di costituzione della medesima, con decreto
del Presidente della  Giunta  Regionale,  su  conforme  deliberazione
della  stessa,  il  nucleo  di  valutazione dell'edilizia sanitaria e
socio assistenziale.
  2.  I  procedimenti  in  corso  alla predetta data presso il gruppo
regionale incaricato per l'attuazione  dell'articolo  1  del  D.L.  2
ottobre  1993,  n.  396,  convertito  nella legge 4 dicembre 1993, n.
492, trovano prosecuzione nell'ambito del nucleo di cui  al  presente
articolo.
  3.  Il  nucleo  di  valutazione  dell'edilizia  sanitaria  e  socio
assistenziale e' composto da:
   a) il direttore generale dell'ARSAN o da un dirigente dallo stesso
indicato;
   b)   dal   dirigente   del   settore   programmazione    sanitaria
dell'Assessorato  regionale  alla  sanita'  o  da  un dirigente dallo
stesso indicato;
   c) dal dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato
alla Sanita' o da un dirigente dallo stesso indicato;
   d) da un congruo  numero  di  dipendenti  della  Giunta  regionale
assegnati  in  via  permanente all'ARSAN, con il medesimo decreto del
Presidente della Giunta regionale di costituzione del nucleo, di  cui
al   comma  1  del  presente  articolo,  appartenenti  alle  Aree  di
coordinamento  Ecologia  e  Tutela   Ambientale,   Lavori   Pubblici,
Programmazione Sanitaria, Assistenza Sanitaria, Piani e Programmi che
abbiano maturato particolare esperienze nella materia.
  4.   Sono   sottoposti   all'esame   del   nucleo   di  valutazione
dell'edilizia sanitaria e socio sanitaria le progettazioni di massima
e quella esecutiva relativa a:
   a) opere ospedaliere;
   b) residenze sanitarie assistenziali;
   c) strutture socio-assistenziali per disabili fisici e psichici;
  5)  L'esame  del  nucleo  e'  finalizzato  ad  accertare  in   fase
istruttoria,  per  il successivo invio al parere del Comitato tecnico
regionale di cui alla legge regionale 31  ottobre  1976,  n.  71,  la
conformita' di massima della progettazione alla vigente normativa. Il
nucleo  accerta,  altresi',  la  conformita' della progettazione alla
programmazione sanitaria nonche'  l'impiego  ottimale  delle  risorse
disponibili;
  6.  Il  nucleo  fornisce consulenza tecnica alle Aziende Sanitarie.
Locali ed Ospedaliere  nella  fase  progettuale  ed  esercita  l'alta
sorveglianza sull'andamento dei lavori nella fase di esecuzione delle
opere.