Art. 5. Direzione ed organizzazione 1. L'Assessore regionale alla Sanita' esercita l'alta sorveglianza sull'attivita' dell'ARSAN, assicurandone la conformita' alle direttive della Giunta regionale ed il coordinamento con gli indirizzi emanati a livello nazionale. 2. L'ARSAN e' retta da un Direttore Generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su disposizione dell'Assessore alla Sanita'. Il Direttore Generale e' scelto tra esperti di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita, per almeno cinque anni, in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e' regolato da un contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile. Al contratto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 4, 5 e 7 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, per il Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. 3. Il Direttore Generale adotta tutte le determinazini necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'ARSAN di cui al precedente articolo 4. In particolare stipula i contratti per le attivita' di servizi e consulenza remunerate di cui al comma 3, articolo 4, della presente legge e le convenzioni previste dal comma 2, lettera g) del suddetto articolo 4. 4. Il Direttore Generale organizza la struttura interna dell'ARSAN in strutture operative e servizi di supporto alla direzione, ed approva, entro il termine di 40 giorni dalla data di immissione nelle funzioni, la relativa pianta organica, secondo criteri previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Le strutture operative sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalita' di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'integrazione fra le diverse aree di attivita' e di intervento. Le strutture operative sono individuate con riferimento alle seguenti aree: a) analisi dei bisogni e delle domande relative ai servizi socio-assistenziali e monitoraggio dei livelli di assistenza; b) indirizzo, coordinamento e supporto alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere per la programmazione attuativa, il controllo di gestione e la politica della spesa e degli investimenti; c) controllo e valutazione della qualita'. delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale; d) elaborazione di programmi e di procedure per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale. Il Direttore Generale puo' istituire altre strutture operative per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g). I servizi di supporto della direzione dell'ARSAN dovranno svolgere le attivita' inerenti all'amministrazione, alla gestione delle risorse umane ed alla loro formazione, al sistema informativo, al controllo di gestione interna dell'Agenzia. 6. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto e' previsto un dirigente responsabile, nominato dal Direttore Generale fra persone di provata competenza nella specifica struttura o servizio, da attribuire con laurea e con esperienza dirigenziale, acquisita per almeno cinque anni, in enti e strutture pubbliche e private. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e'. disciplinato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabili. Ai contratti di diritto privato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 previste per il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. 7. Le strutture operative ed i servizi di supporto non possono essere complessivamente superiori a otto. 8. Per i dipendenti pubblici la nomina a direttore generale, a dirigente di struttura operativa e a dirigente di servizio di supporto dell'Agenzia e' subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni.