Art. 5.
                     Direzione ed organizzazione
 
  1.  L'Assessore regionale alla Sanita' esercita l'alta sorveglianza
sull'attivita'  dell'ARSAN,   assicurandone   la   conformita'   alle
direttive   della  Giunta  regionale  ed  il  coordinamento  con  gli
indirizzi emanati a livello nazionale.
  2.  L'ARSAN  e'  retta  da  un  Direttore  Generale,  nominato  dal
Presidente  della  Giunta  regionale, su conforme deliberazione della
Giunta adottata  su  disposizione  dell'Assessore  alla  Sanita'.  Il
Direttore Generale e' scelto tra esperti di documentata competenza in
materia  di  programmazione,  organizzazione  e  gestione dei servizi
sanitari,  in  possesso  di  laurea  e  con  esperienza  dirigenziale
acquisita,  per almeno cinque anni, in strutture pubbliche o private.
Il rapporto di lavoro  del  Direttore  Generale  e'  regolato  da  un
contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile. Al
contratto  si  applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 18,
comma 4, 5 e 7 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32,  per  il
Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.
  3.  Il  Direttore Generale adotta tutte le determinazini necessarie
per l'assolvimento  dei  compiti  dell'ARSAN  di  cui  al  precedente
articolo  4.  In  particolare stipula i contratti per le attivita' di
servizi e consulenza remunerate di cui al comma 3, articolo 4,  della
presente  legge e le convenzioni previste dal comma 2, lettera g) del
suddetto articolo 4.
  4. Il Direttore Generale organizza la struttura interna  dell'ARSAN
in  strutture  operative  e  servizi  di  supporto alla direzione, ed
approva, entro il termine di 40 giorni dalla data di immissione nelle
funzioni, la  relativa  pianta  organica,  secondo  criteri  previsti
dall'articolo  5  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni.
  5. Le strutture operative sono organizzate per  funzioni  omogenee,
secondo  modalita'  di  lavoro  dipartimentale, al fine di assicurare
l'integrazione fra le diverse aree di attivita' e di intervento.   Le
strutture  operative  sono  individuate con riferimento alle seguenti
aree:
   a)  analisi  dei  bisogni  e  delle  domande  relative  ai servizi
socio-assistenziali e monitoraggio dei livelli di assistenza;
   b) indirizzo, coordinamento  e  supporto  alle  Aziende  Sanitarie
Locali  ed  Ospedaliere per la programmazione attuativa, il controllo
di gestione e la politica della spesa e degli investimenti;
   c) controllo e valutazione della qualita'. delle  prestazioni  del
Servizio Sanitario Regionale;
   d)  elaborazione  di  programmi e di procedure per la formazione e
l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale.    Il
Direttore  Generale  puo'  istituire  altre  strutture  operative per
l'espletamento delle  attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera g). I servizi di supporto della direzione dell'ARSAN dovranno
svolgere  le  attivita'  inerenti  all'amministrazione, alla gestione
delle risorse umane ed alla loro formazione, al sistema  informativo,
al controllo di gestione interna dell'Agenzia.
  6.  Ad  ogni struttura operativa e servizio di supporto e' previsto
un  dirigente  responsabile,  nominato  dal  Direttore  Generale  fra
persone  di  provata competenza nella specifica struttura o servizio,
da attribuire con laurea e con esperienza dirigenziale, acquisita per
almeno cinque anni, in enti  e  strutture  pubbliche  e  private.  Il
rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti e'. disciplinato da contratto di
diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabili. Ai contratti di
diritto privato si applicano le disposizioni  previste  dall'articolo
22,  comma  5,  6, 7 e 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32
previste per il direttore sanitario ed  il  direttore  amministrativo
delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.
  7.  Le  strutture  operative  ed  i servizi di supporto non possono
essere complessivamente superiori a otto.
  8. Per i dipendenti pubblici la  nomina  a  direttore  generale,  a
dirigente  di  struttura  operativa  e  a  dirigente  di  servizio di
supporto dell'Agenzia e' subordinata al collocamento  in  aspettativa
senza assegni.