Art. 8.
                   Collegio dei revisori contabili
 
  1.  Il  collegio dei revisori contabili e' costituito da tre membri
di  cui  due  designati  dal  Consiglio  Regionale,  scelti   tra   i
professionisti iscritti in apposito elenco, ed un terzo designato dal
Ministro  del  Tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello
Stato.
  2.  Le  funzioni,  le  indennita'  nonche'  la   decadenza   e   la
ricostituzione  del  collegio  dei revisori sono disciplinati secondo
quanto previsto dall'articolo 19, comma 4  della  legge  regionale  3
novembre 1994, n. 32 per le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.
  3. Fino alla nomina del collegio dei revisori nella composizione di
cui al comma 1 del presente articolo, il collegio e' provvisoriamente
costituito,  da  tre membri nominati dalla Giunta Regionale, entro 10
giorni dalla data  di  costituzione  dell'ARSAN,  tra  professionisti
iscritti in apposito elenco.