Art. 8. Collegio dei revisori contabili 1. Il collegio dei revisori contabili e' costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio Regionale, scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco, ed un terzo designato dal Ministro del Tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato. 2. Le funzioni, le indennita' nonche' la decadenza e la ricostituzione del collegio dei revisori sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 per le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. 3. Fino alla nomina del collegio dei revisori nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo, il collegio e' provvisoriamente costituito, da tre membri nominati dalla Giunta Regionale, entro 10 giorni dalla data di costituzione dell'ARSAN, tra professionisti iscritti in apposito elenco.