Art. 10. Autorizzazione sanitaria 1. Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, devono presentare all'amministrazione provinciale domanda di autorizzazione sanitaria, in modo da esserne in possesso, pena la decadenza, alla data di attivazione del servizio. Nella domanda di autorizzazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve risultare il possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e devono essere indicati i nominativi del direttore operativo e del responsabile sanitario nonche' la dislocazione della o delle sedi operative e delle basi. 2. La domanda deve essere corredata da un elenco del personale adibito alla specifica attivita', con indicazione della relativa qualifica e dal parere positivo del servizio igiene pubblica dell'unita' sanitaria locale competente per il territorio su cui e' dislocata la base. 3. Responsabile del relativo procedimento amministrativo e' l'ufficio igiene pubblica della ripartizione provinciale Sanita'. Art.11. Norme tecniche 1. Le basi di coloro ai quali e' affidato il servizio di pronto soccorso con eliambulanza devono essere collegate alla centrale operativa 118 via radio e radiotelefono. 2. I velivoli, devono riportare la seguente scritta: "Landesflugrettungsdienst Sudtirol - Servizio di elisoccorso provinciale Alto Adige", e il logo del numero unico di emergenza sanitaria "118".