Art. 10.
                      Autorizzazione sanitaria
 
  1. Coloro ai quali viene affidato il servizio  di  pronto  soccorso
mediante    eliambulanze,   devono   presentare   all'amministrazione
provinciale domanda di autorizzazione sanitaria, in modo  da  esserne
in  possesso,  pena  la  decadenza,  alla  data  di  attivazione  del
servizio. Nella domanda di autorizzazione sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante, deve risultare il possesso  dei  requisiti
prescritti  dal  presente  regolamento  e  devono  essere  indicati i
nominativi del  direttore  operativo  e  del  responsabile  sanitario
nonche' la dislocazione della o delle sedi operative e delle basi.
  2.  La  domanda  deve  essere  corredata da un elenco del personale
adibito alla specifica  attivita',  con  indicazione  della  relativa
qualifica   e  dal  parere  positivo  del  servizio  igiene  pubblica
dell'unita' sanitaria locale competente per il territorio su  cui  e'
dislocata la base.
  3.   Responsabile   del  relativo  procedimento  amministrativo  e'
l'ufficio igiene pubblica della ripartizione provinciale Sanita'.
 
                               Art.11.
                           Norme tecniche
 
  1. Le basi di coloro ai quali e' affidato  il  servizio  di  pronto
soccorso  con  eliambulanza  devono  essere  collegate  alla centrale
operativa 118 via radio e radiotelefono.
  2.   I   velivoli,   devono   riportare   la   seguente    scritta:
"Landesflugrettungsdienst   Sudtirol   -   Servizio   di  elisoccorso
provinciale Alto Adige", e il logo  del  numero  unico  di  emergenza
sanitaria "118".