Art. 12.
                          Vigilanza tecnica
 
  1.  La vigilanza tecnica sull'applicazione del presente regolamento
e' effettuata dai servizi  igiene  pubblica  delle  unita'  sanitarie
locali  competenti per il territorio su cui sono dislocate le basi e,
in casi  particolari,  in  accordo  con  i  predetti  servizi,  dalla
ripartizione provinciale Sanita'.