Art. 3. Presupposti per l'intervento dell'elicottero 1. Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso spetta alla centrale operativa provinciale per l'emergenza sanitaria. Rimane fermo il diritto del pilota, in qualita' di comandante del velivolo, di adottare la decisione definitiva. 2. Il numero di chiamata, gratuito e di valenza su tutto il territorio provinciale, e' il 118. 3. Il servizio di elisoccorso dovra' essere assicurato dall'alba al tramonto e comunque nei limiti degli orari previsti dalle effemeridi aeronautiche dell'aeroporto piu' vicino alla base. 4. La Giunta Provinciale e' autorizzata a prevedere un orario d'attivita' nell'arco delle 24 ore, non appena verranno creati i presupposti per consentire il volo notturno. 5. La centrale operativa di emergenza sanitaria decide sull'intervento dell'elicottero sulla base di un quadro informativo. Negli interventi primari, la centrale operativa di soccorso tiene conto tra l'altro della particolare situazione stradale e di traffico, nonche' dell'ubicazione del luogo dell'emergenza. Di norma l'elicottero di soccorso puo' intervenire soltanto dopo che, valutato il singolo caso, non possa essere garantita un'alternativa, altrettanto tempestiva e qualificata, assistenza medica, qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti o sia realizzabile solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico. Qualora gli elicotteri del servizio di elisoccorso non fossero disponibili ad intervenire, la centrale operativa di soccorso, su richiesta, puo' far intervenire un altro elicottero idoneo, anche militare. Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera f), per gli interventi primari in montagna puo' essere utilizzato in via eccezionale un elicottero speciale adeguatamente attrezzato dal punto di vista medico e del soccorso. 6. L'indicazione medica, che giustifica l'intervento dell'eliambulanza deve essere attestata' dal medico che presta il primo soccorso sul posto o che dispone il trasferimento in una struttura di alta specializzazione. In caso di interventi di soccorso tecnico decide d'intesa con il capo della stazione del soccorso alpino. I trasporti secondari vengono effettuati solo dietro indicazione medica, qualora il trasporto con altro mezzo sia inadatto oppure comporti un ritardo insostenibile. 7. Per i trasporti secondari a lunga distanza, per i quali l'impiego di elicotteri sia antieconomico, la Giunta Provinciale puo' autorizzare la stipula di convenzioni con societa' specializzate per il nolo di aeroambulanze.