Art. 3.
            Presupposti per l'intervento dell'elicottero
 
  1. Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di  soccorso
spetta alla centrale operativa provinciale per l'emergenza sanitaria.
Rimane  fermo  il  diritto  del pilota, in qualita' di comandante del
velivolo, di adottare la decisione definitiva.
  2. Il numero di  chiamata,  gratuito  e  di  valenza  su  tutto  il
territorio provinciale, e' il 118.
  3. Il servizio di elisoccorso dovra' essere assicurato dall'alba al
tramonto  e comunque nei limiti degli orari previsti dalle effemeridi
aeronautiche dell'aeroporto piu' vicino alla base.
  4. La Giunta Provinciale  e'  autorizzata  a  prevedere  un  orario
d'attivita'  nell'arco  delle  24  ore,  non appena verranno creati i
presupposti per consentire il volo notturno.
  5.  La   centrale   operativa   di   emergenza   sanitaria   decide
sull'intervento  dell'elicottero sulla base di un quadro informativo.
Negli interventi primari, la centrale  operativa  di  soccorso  tiene
conto   tra  l'altro  della  particolare  situazione  stradale  e  di
traffico, nonche' dell'ubicazione del luogo dell'emergenza. Di  norma
l'elicottero di soccorso puo' intervenire soltanto dopo che, valutato
il   singolo   caso,   non  possa  essere  garantita  un'alternativa,
altrettanto tempestiva e qualificata, assistenza medica,  qualora  il
trasporto  non  possa avvenire altrimenti o sia realizzabile solo con
un ritardo insostenibile dal  punto  di  vista  medico.  Qualora  gli
elicotteri  del  servizio  di  elisoccorso non fossero disponibili ad
intervenire, la centrale operativa di soccorso,  su  richiesta,  puo'
far  intervenire  un  altro  elicottero  idoneo,  anche militare. Nel
rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera  f),  per  gli  interventi
primari  in  montagna  puo'  essere  utilizzato in via eccezionale un
elicottero speciale  adeguatamente  attrezzato  dal  punto  di  vista
medico e del soccorso.
  6.    L'indicazione    medica,    che    giustifica    l'intervento
dell'eliambulanza deve essere attestata' dal  medico  che  presta  il
primo  soccorso  sul  posto  o  che  dispone  il trasferimento in una
struttura di  alta  specializzazione.    In  caso  di  interventi  di
soccorso  tecnico  decide  d'intesa  con  il  capo della stazione del
soccorso alpino. I trasporti secondari vengono effettuati solo dietro
indicazione medica, qualora il trasporto con altro mezzo sia inadatto
oppure comporti un ritardo insostenibile.
  7.  Per  i  trasporti  secondari  a  lunga  distanza,  per  i quali
l'impiego di elicotteri sia antieconomico, la Giunta Provinciale puo'
autorizzare la stipula di convenzioni con societa' specializzate  per
il nolo di aeroambulanze.