Art. 4.
                              Vigilanza
 
  1.  Coloro  ai  quali viene affidato il servizio di pronto soccorso
mediante eliambulanza,  devono  presentare  mensilmente  alla  Giunta
Provinciale  un rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati
relativi al tempo di volo, alla  tipologia  e  al  luogo  di  ciascun
intervento,  alla  destinazione  del  trasporto  e alla patologia del
paziente nonche' all'attivita' di addestramento concordata  e  svolta
con le squadre di soccorso sanitarie e alpine, ivi compresi i voli di
ricerca e falsi allarmi.