Art. 4. Vigilanza 1. Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza, devono presentare mensilmente alla Giunta Provinciale un rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati relativi al tempo di volo, alla tipologia e al luogo di ciascun intervento, alla destinazione del trasporto e alla patologia del paziente nonche' all'attivita' di addestramento concordata e svolta con le squadre di soccorso sanitarie e alpine, ivi compresi i voli di ricerca e falsi allarmi.