Art. 7.
                  Requisiti minimi del mezzo aereo
 
  1. L'elicottero utilizzato  per  le  operazioni  di  soccorso  deve
possedere  oltre  a  quanto  disposto  dall'articolo  13  i  seguenti
requisiti minimi:
   a)  garantire  prestazioni  tali  da  poter  effettuare  il   volo
stazionario fuori effetto suolo in tutta la zona di competenza con il
suo peso operativo standard e una temperatura dell'aria di ISA + 10;
   b)  essere  dotato di verricello esterno omologato per due persone
sia in discesa che in salita e di un cavo di almeno 50 metri  e/o  un
gancio  baricentrico  che,  per  il trasporto di persone, deve essere
assicurato due volte;
   e) avere un impianto interfonico equipaggio-passeggeri in perfetto
stato  di efficienza, completo di prolunghe e adattatori per i caschi
del team di volo, attraverso il quale siano possibili anche  colloqui
fra i sanitari con la possibilita' di escludere il pilota. Deve avere
un  impianto  radio  per  le comunicazioni relative al traffico aereo
(VHF), nonche' un impianto radio per  il  contatto  con  la  centrale
operativa  di  soccorso  e  l'equipaggio  al di fuori dell'elicottero
(FM);
   d) essere omologato per il trasporto di almeno quattro persone  di
equipaggio  e  di  almeno  due  pazienti  in posizione longitudinale,
mentre lo spazio residuo, a pieno carico, deve  consentire  l'accesso
ad ogni parte del corpo del paziente durante il volo. L'elicottero di
cui all'articolo 3 comma 5. deve essere omologato per il trasporto di
almeno  3  persone di equipaggio e di almeno un paziente in posizione
longitudinale,  mentre  lo  spazio  residuo,  a  pieno  carico,  deve
consentire  l'accesso ad ogni parte del corpo del paziente durante il
volo;
   e)  essere  di  norma  rifornito  di  tanto  carburante  da  avere
un'autonomia di volo di almeno 1,5 ore;
   f)   essere  plurimotore,  fatto  salvo  l'impiego  di  elicotteri
monomotore  qualora  consentito  dalla   specifica   normativa,   con
l'osservanza,  in  ogni caso, delle limitazioni imposte dalle vigenti
prescrizioni in materia;
   g)  avere  un'illuminazione  del  comparto   sanitario   tale   da
consentire  le operazioni di assistenza ai pazienti indipendentemente
dalla luminosita' esterna;
   h) avere spazi, facilmente accessibili, per deposito materiali  di
consumo e avere dei dispositivi che consentano l'installazione adatta
al volo delle apparecchiature mediche;
   i)  essere  dotato  di  prese di corrente per l'alimentazione e la
ricarica delle apparecchiature elettromedicali;
   j) consentire l'accesso delle barelle mediante idonei  sistemi  di
scorrimento e l'ancoraggio su tre assi di barelle e termoculla;
   k) essere dotato di una barella a scorrimento;
   l) essere dotato di una barella pieghevole dotata di ancoraggio su
tre assi;
   m) essere dotato di una rete orizzontale e di un sacco con agganci
per recupero pazienti con verricello;
   n) essere dotato di una barella bivalva.