Art. 9. Equipaggio a bordo 1. L'equipaggio dell'elicottero di soccorso deve essere composto dal pilota, dal medico d'emergenza e da almeno un terzo membro dell'equipaggio ai sensi del 4 comma del presente articolo. 2. Il pilota deve dimostrare di avere l'esperienza minima prevista dalle norme SAR-HEMS. 3. Il medico d'emergenza deve aver superato i corsi d'addestramento previsti dalla normativa vigente e deve frequentare regolarmente, almeno una volta all'anno, corsi di aggiornamento in materia di pronto soccorso. Per motivi di routine deve prestare regolarmente servizio sull'elicottero di soccorso. Prima di iniziare il servizio deve essere addestrato ed esaminato in merito alle sue conoscenze relative al comportamento da tenere all'interno e all'esterno dell'elicottero e su aspetti di tecnica di elisoccorso. 4. Il terzo membro dell'equipaggio deve essere bene addestrato sia dal punto di vista tecnico che medico. Deve essere in grado di assistere il medico d'emergenza e il pilota nonche' saper utilizzare i verricelli di salvataggio. Al posto del terzo membro dell'equipaggio possono essere impiegate a seconda dell'intervento da svolgere, due persone, di cui una, in possesso di una formazione professionale di tipo infermieristico o facente parte del soccorso alpino e l'altra in possesso di una formazione come tecnico di volo. 5. L'equipaggio deve, in genere, essere pronto al decollo entro 5 minuti dall'avvenuto allarme. 6. Ad ogni intervento di salvataggio il pilota decide, d'intesa con il medico d'emergenza, quali ulteriori membri dell'equipaggio o persone prendere a bordo. 7. Tutti i membri dell'equipaggio devono partecipare regolarmente, almeno due volte all'anno, per un massimo di 10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiornamento che abbiano come tema anche argomenti medici e di tecnica di soccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta Provinciale. Allo stesso modo la Giunta Provinciale mette a disposizione un credito di ore di volo per il necessario training di volo dei membri dell'equipaggio.