Art. 10.
                  Esclusione della responsabilita'
 
  1.  Il  transito dei veicoli sulle strade forestali in applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge  provinciale  n.
48 del 1978 e del presente regolamento, non determina la destinazione
a   pubblico  transito  delle  medesime  strade  e  non  comporta  la
responsabilita' del proprietario delle strade per i danni derivanti a
persone e cose in seguito alla circolazione.
   Trento, 20 gennaio 1997
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997
Registro n. 1, foglio n. 116
                               ------
  (Omissis).