Art. 10. Esclusione della responsabilita' 1. Il transito dei veicoli sulle strade forestali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 48 del 1978 e del presente regolamento, non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade e non comporta la responsabilita' del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione. Trento, 20 gennaio 1997 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997 Registro n. 1, foglio n. 116 ------ (Omissis).