Art. 2. Veicoli autorizzati di diritto al transito sulle strade forestali non adibiti all'esclusivo servizio del bosco 1. E' consentito senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, individuate dal Comitato tecnico forestale di cui all'articolo 31 della legge provinciale n. 48 del 1978, qualora i medesimi veicoli: a) siano adibiti alla sorveglianza dei patrimoni silvo-pastorali; b) siano impiegati per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali, ivi compresi i beni immobili situati in dette aree; c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o funzioni; d) siano di proprieta' e siano utilizzati da soggetti aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto. 2. Ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprieta' degli aventi diritto di uso civico, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni sui quali grava tale diritto rilasciano un contrassegno di riconoscimento conforme al modello A allegato al presente regolamento. 3. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario od il soggetto gestore della strada possono vietare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico qualora esso risulti pregiudizievole per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, lettera c).