Art. 2.
  Veicoli autorizzati di diritto al transito sulle strade forestali
            non adibiti all'esclusivo servizio del bosco
 
  1. E' consentito senza l'autorizzazione di cui  all'articolo  4  il
transito  dei  veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad
esclusivo  servizio  del  bosco,  individuate  dal  Comitato  tecnico
forestale  di  cui  all'articolo 31 della legge provinciale n. 48 del
1978, qualora i medesimi veicoli:
   a) siano adibiti alla sorveglianza dei patrimoni silvo-pastorali;
   b) siano impiegati per la gestione dei patrimoni  silvo-pastorali,
ivi compresi i beni immobili situati in dette aree;
   c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o funzioni;
   d)  siano  di  proprieta'  e  siano  utilizzati da soggetti aventi
diritto di uso civico, nell'ambito del  territorio  gravato  da  tale
diritto.
  2. Ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprieta'
degli  aventi  diritto  di  uso civico, i soggetti pubblici e privati
proprietari dei beni sui  quali  grava  tale  diritto  rilasciano  un
contrassegno  di  riconoscimento  conforme  al  modello A allegato al
presente regolamento.
  3. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario od il soggetto
gestore della strada possono vietare il transito  dei  veicoli  degli
aventi diritto di uso civico qualora esso risulti pregiudizievole
 per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, lettera c).