Art. 3.
   Autorizzazione alla libera circolazione sulle strade forestali
            non adibite all'esclusivo servizio del bosco
 
  1.   Per   esigenze  connesse  all'effettuazione  di  sagre,  feste
campestri e altre manifestazioni di carattere sociale o culturale, il
proprietario o il gestore puo'  autorizzare  la  libera  circolazione
sulla  strada  interessata  per  il  periodo  di  tempo  strettamente
necessario, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma  1,  lettera
c). In tal caso i predetti soggetti devono comunicare preventivamente
l'autorizzazione alla stazione forestale competente per territorio.