Art. 3. Autorizzazione alla libera circolazione sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco 1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri e altre manifestazioni di carattere sociale o culturale, il proprietario o il gestore puo' autorizzare la libera circolazione sulla strada interessata per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c). In tal caso i predetti soggetti devono comunicare preventivamente l'autorizzazione alla stazione forestale competente per territorio.