Art. 4.
     Modalita' di rilascio e caratteristiche dell'autorizzazione
 
  1.  Le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore sulle strade
forestali  non  adibite  all'esclusivo  servizio   del   bosco   sono
rilasciate,  su  richiesta  dell'interessato,  dal proprietario o dal
gestore delle strade o dal soggetto incaricato ai sensi dell'articolo
7.
  2.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  e' subordinato alla verifica
della sussistenza delle condizioni e all'osservanza  degli  eventuali
criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.
  3.  Il  periodo  di  validita' dell'autorizzazione e' limitato alle
necessita' temporali  d'uso  dichiarate  e  non  puo'  in  ogni  caso
superare l'anno.
  4.  Al  momento  della  richiesta dell'autorizzazione l'interessato
deve dichiarare:
   a) le proprie generalita' e residenza;
   b) le ragioni per cui chiede l'accesso alla strada;
   c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
   d) l'arco temporale riferibile al  fabbisogno  di  utilizzo  della
strada;
   e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.
  5.  L'autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il
tipo  e  numero  di  targa  del   veicolo   o   altro   elemento   di
identificazione  per  veicoli  sprovvisti  di  targa,  il  periodo di
validita', il  percorso  autorizzato  ed  essere  collocata  in  modo
visibile sui veicoli.
  6.  Le  autorizzazioni  sono  rilasciate  mediante  appositi moduli
conformi al modello B allegato al presente regolamento.
  7. L'inosservanza di quanto disposto dai commi 5 e  6  comporta  la
nullita' della autorizzazione emessa.