Art. 4. Modalita' di rilascio e caratteristiche dell'autorizzazione 1. Le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, dal proprietario o dal gestore delle strade o dal soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni e all'osservanza degli eventuali criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. 3. Il periodo di validita' dell'autorizzazione e' limitato alle necessita' temporali d'uso dichiarate e non puo' in ogni caso superare l'anno. 4. Al momento della richiesta dell'autorizzazione l'interessato deve dichiarare: a) le proprie generalita' e residenza; b) le ragioni per cui chiede l'accesso alla strada; c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere; d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada; e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare. 5. L'autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il tipo e numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validita', il percorso autorizzato ed essere collocata in modo visibile sui veicoli. 6. Le autorizzazioni sono rilasciate mediante appositi moduli conformi al modello B allegato al presente regolamento. 7. L'inosservanza di quanto disposto dai commi 5 e 6 comporta la nullita' della autorizzazione emessa.