Art. 5. Delega del rilascio dell'autorizzazione Ai fini della semplificazione e razionalizzazione delle procedure i soggetti proprietari delle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco che non dispongono di un'adeguata struttura burocratica, possono delegare il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 ovvero dei contrassegni di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.