Art. 5.
               Delega del rilascio dell'autorizzazione
 
  Ai fini della semplificazione e razionalizzazione delle procedure i
soggetti proprietari delle strade forestali non adibite all'esclusivo
servizio  del  bosco  che  non  dispongono  di  un'adeguata struttura
burocratica, possono delegare il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 4 ovvero  dei  contrassegni  di  riconoscimento  di  cui
all'articolo  2,  comma  2, al comune nel cui territorio sono ubicate
dette strade forestali.