Art. 7. Rilascio delle autorizzazioni sulla viabilita' privata 1. Qualora le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprieta' di piu' soggetti privati, deve essere individuato un soggetto incaricato di rilasciare le autorizzazioni al transito di cui all'articolo 4 ovvero i contrassegni di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, presso il quale sono conservate le relative matrici.