Art. 7.
       Rilascio delle autorizzazioni sulla viabilita' privata
 
  1.  Qualora  le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio
del bosco siano di proprieta' di piu' soggetti privati,  deve  essere
individuato un soggetto incaricato di rilasciare le autorizzazioni al
transito   di   cui   all'articolo   4   ovvero   i  contrassegni  di
riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, presso il  quale  sono
conservate le relative matrici.