Art. 2. Soggetti passivi 1. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione dell'Umbria una sola volta per ciascun anno accademico. 2. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti di onore di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390, gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, gli studenti stranieri beneficiari delle borse di studio o risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, istituiti ai sensi della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18 nonche' gli studenti che godono dell'esonero totale dalle tasse di iscrizione alle Universita' o agli Istituti di cui al comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del presente articolo.