Art. 2.
                          Soggetti passivi
 
  1.  Gli  studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione
dell'Umbria una sola volta per ciascun anno accademico.
  2.  Sono  esonerati  dal  pagamento  della   tassa   gli   studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti di onore di cui alla
legge  2  dicembre  1991  n. 390, gli studenti risultati idonei nelle
graduatorie  per  l'ottenimento  di  tali  benefici,   gli   studenti
stranieri  beneficiari delle borse di studio o risultati idonei nelle
graduatorie per l'ottenimento di tali benefici,  istituiti  ai  sensi
della  legge regionale 10 aprile 1990, n. 18 nonche' gli studenti che
godono dell'esonero totale dalle tasse di iscrizione alle Universita'
o agli Istituti di cui  al  comma  20  dell'art.  3  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549.
  3.  L'Ente  regionale  per  il  diritto  allo  studio universitario
rimborsa d'ufficio la tassa  regionale  agli  studenti  esonerati  ai
sensi del presente articolo.