Art. 4. Devoluzione del gettito 1.-Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' interamente devoluto all'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a tal fine assegnato all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario. 2. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa agli studenti esonerati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge, le somme da essi versate, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive delle provvidenze per il diritto allo studio universitario.