Art. 4.
                       Devoluzione del gettito
 
  1.-Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3, della
legge   28   dicembre   1995,   n.   549,   e'  interamente  devoluto
all'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e  dei
prestiti  d'onore  di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a tal
fine  assegnato  all'Ente  regionale  per  il  diritto  allo   studio
universitario.
  2.  L'Ente  regionale  per  il  diritto  allo  studio universitario
rimborsa agli studenti esonerati, ai sensi del comma  3  dell'art.  2
della  presente  legge,  le  somme  da  essi  versate, nel termine di
sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive  delle
provvidenze per il diritto allo studio universitario.