Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art.
4  della presente legge, e' istituito, nella parte spesa del bilancio
regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1996, il capitolo
932 denominato: "Spese per l'assegnazione delle borse  di  studio  di
competenza  regionale  e  dei  prestiti  d'onore  di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390".
  2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa  fronte  con
il  gettito  della  tassa  regionale istituita con la presente legge,
introitata al capitolo 190, di nuova istituzione, della parte entrata
del bilancio regionale 1996,  denominato:  "Tassa  regionale  per  il
diritto allo studio universitario".
  3.  Con  legge  di bilancio o di variazione allo stesso si provvede
alle conseguenti dotazioni finanziarie, a norma  dell'art.  5,  della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
  4.  Agli  oneri  previsti  dall'art.  5  della presente legge si fa
fronte  con  lo  stanziamento  annualmente  previsto   dall'esistente
capitolo  6000: "Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili di
imposte e tasse erariali, di tributi regionali  e  di  entrate  varie
indebitamente  riscosse  (spese obbligatorie)", della parte spesa del
bilancio  regionale  1996,  che   viene   dotato   della   necessaria
disponibilita'  con  legge  di  bilancio annuale o di variazione allo
stesso.
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 18 dicembre 1996
                             BRACALENTE