Art. 8. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 4 della presente legge, e' istituito, nella parte spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1996, il capitolo 932 denominato: "Spese per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390". 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con il gettito della tassa regionale istituita con la presente legge, introitata al capitolo 190, di nuova istituzione, della parte entrata del bilancio regionale 1996, denominato: "Tassa regionale per il diritto allo studio universitario". 3. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle conseguenti dotazioni finanziarie, a norma dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. 4. Agli oneri previsti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto dall'esistente capitolo 6000: "Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili di imposte e tasse erariali, di tributi regionali e di entrate varie indebitamente riscosse (spese obbligatorie)", della parte spesa del bilancio regionale 1996, che viene dotato della necessaria disponibilita' con legge di bilancio annuale o di variazione allo stesso. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 18 dicembre 1996 BRACALENTE