Art. 2. Anticipo sul risarcimento 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare, ai soggetti che possono vantare adeguato titolo per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito, un anticipo corrispondente al 90 per cento dell'ammontare presunto del danno, sulla base di perizia asseverata predisposta da esperti individuati dalla Regione. 2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a tale titolo non puo' superare la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni. 3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui al comma 1 in un'unica rata, previa acquisizione di atto avente valore legale che preveda la cessione a favore della Regione del credito risarcitorio, definito o in via di definizione.