Art. 2.
                      Anticipo sul risarcimento
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare, ai  soggetti  che
possono  vantare adeguato titolo per il riconoscimento del diritto al
risarcimento del danno subito, un anticipo corrispondente al  90  per
cento  dell'ammontare  presunto  del  danno,  sulla  base  di perizia
asseverata predisposta da esperti individuati dalla Regione.
  2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a tale
titolo non puo' superare la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni.
  3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui  al  comma  1  in
un'unica  rata,  previa acquisizione di atto avente valore legale che
preveda la cessione a favore della Regione del credito  risarcitorio,
definito o in via di definizione.