Art. 3.
                      Approvazione dei progetti
 
  1. Le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a),  b),  c),
d),  si attuano attraverso progetti approvati dalla Giunta regionale,
sentito il Comitato tecnico scientifico regionale  per  l'energia  di
cui   all'art.  3  della  legge  regionale  19  aprile  1984,  n.  24
(interventi   regionali   in   campo   energetico)    e    successive
modificazioni.
  2.  La  Giunta  regionale  determina  l'ammontare e le modalita' di
erogazione dei  finanziamenti  nonche'  i  tempi  di  attuazione  dei
progetti.
  3.  Per  l'istruttoria  ed il monitoraggio dei progetti, la Regione
puo' avvalersi di societa' a partecipazione regionale, attraverso  la
stipula  di apposita convenzione, con oneri a carico dei fondi di cui
all'art. 4.