Art. 3. Approvazione dei progetti 1. Le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), si attuano attraverso progetti approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale per l'energia di cui all'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 (interventi regionali in campo energetico) e successive modificazioni. 2. La Giunta regionale determina l'ammontare e le modalita' di erogazione dei finanziamenti nonche' i tempi di attuazione dei progetti. 3. Per l'istruttoria ed il monitoraggio dei progetti, la Regione puo' avvalersi di societa' a partecipazione regionale, attraverso la stipula di apposita convenzione, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 4.