Art. 2.
 
  I Commissari straordinari per la gestione dei Consorzi  obbligatori
comprensoriali,  nominati  dal  Consiglio  regionale per l'attuazione
degli interventi  di  realizzazione  e  gestione  degli  impianti  di
smaltimento   dei  rifiuti  solidi  urbani,  previsti  dalla  L.R.  8
settembre 1988, n. 74, restano in carica per non piu'  di  90  giorni
decorrenti  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge ed
entro tale termine, promuovono gli atti necessari alla ricostituzione
degli organi di amministrazione. Decorso  il  detto  termine  trovano
applicazione  le  disposizioni di cui al D.L. 16 giugno 1994, n. 293,
convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444.