Art. 4. All'onere finanziario valutato complessivamente in L. 1.000.000.000 si provvede: per l'anno 1996 mediante utilizzazione per un importo pari a 500.000.000 delle risorse disponibili sul capitolo 62431 (interventi progettuali nel campo della cultura L.R. 64/86 per il restante importo si provvedera' negli esercizi 1997 e 1998 con appositi e successivi provvedimenti legislativi.