Art. 4.
 
  All'onere finanziario valutato complessivamente in L. 1.000.000.000
si  provvede:  per  l'anno 1996 mediante utilizzazione per un importo
pari a 500.000.000  delle  risorse  disponibili  sul  capitolo  62431
(interventi  progettuali  nel  campo  della cultura L.R. 64/86 per il
restante importo si  provvedera'  negli  esercizi  1997  e  1998  con
appositi e successivi provvedimenti legislativi.