Art. 2. Determinazione della spesa 1. Gli importi per l'opera d'arte sono determinati in sede di progetto ed il finanziamento avviene contestualmente a quello relativo al finanziamento dell'edificio. Il limite di spesa puo' essere portato fino al triplo della quota minima prevista per legge e deve comprendere sia l'importo per l'acquisizione o la realizzazione dell'opera d'arte che la spesa per gli eventuali interventi edili necessari alla collocazione dell'opera stessa. 2. Le relative somme sono impegnate da parte del Servizio competente per la realizzazione dell'edificio sul medesimo capitolo di bilancio su cui e impegnata la rimanente spesa per realizzazione dell'edificio pubblico.