Art. 2.
                     Determinazione della spesa
 
  1.  Gli  importi  per  l'opera  d'arte  sono determinati in sede di
progetto  ed  il  finanziamento  avviene  contestualmente  a   quello
relativo  al  finanziamento  dell'edificio.  Il  limite di spesa puo'
essere portato fino al triplo della quota minima prevista per legge e
deve comprendere sia l'importo per l'acquisizione o la  realizzazione
dell'opera  d'arte  che  la  spesa per gli eventuali interventi edili
necessari alla collocazione dell'opera stessa.
  2.  Le  relative  somme  sono  impegnate  da  parte  del   Servizio
competente  per  la realizzazione dell'edificio sul medesimo capitolo
di bilancio su cui e impegnata la rimanente spesa  per  realizzazione
dell'edificio pubblico.