Art. 3.
                         Calcolo della somma
 
  1.  La somma destinata all'opera d'arte viene determinata prendendo
in considerazione unicamente il costo complessivo delle opere  e  dei
lavori previsti dal progetto.
  2.  Nei casi in cui gli edifici siano costruiti per stralci o lotti
separati,   realizzati   anche   in   tempi   successivi,   ai   fini
dell'applicazione   delle   disposizioni   contenute   nel   presente
regolamento, si ha riguardo alla spesa totale del progetto esecutivo.
L'opera d'arte sara' di norma prevista nel  lotto  o  nello  stralcio
conclusivo.
  3.  I  progetti  degli  edifici  possono contenere l'indicazione di
massima del tipo di opera d'arte da realizzare, in particolare quando
questa si configuri quale parte integrante dell'edificio.