Art. 3. Calcolo della somma 1. La somma destinata all'opera d'arte viene determinata prendendo in considerazione unicamente il costo complessivo delle opere e dei lavori previsti dal progetto. 2. Nei casi in cui gli edifici siano costruiti per stralci o lotti separati, realizzati anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si ha riguardo alla spesa totale del progetto esecutivo. L'opera d'arte sara' di norma prevista nel lotto o nello stralcio conclusivo. 3. I progetti degli edifici possono contenere l'indicazione di massima del tipo di opera d'arte da realizzare, in particolare quando questa si configuri quale parte integrante dell'edificio.