Art. 5.
                     Commissione - Composizione
 
  1. Nella composizione della Commissione, uno dei due rappresentanti
dell'Ente   che   provvede   alla  realizzazione  dei  lavori  e'  il
rappresentante legale dello stesso, o un suo delegato, che assume  la
presidenza della Commissione.
  2.  Per i Comuni la presidenza e' attribuita al Sindaco od a un suo
delegato.
  3. Nella composizione della Commissione almeno uno dei due  esperti
designati  dalla  Commissione  Beni Culturali di cui all'art. 2 della
legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, e' individuato sentite  le
associazioni   artistiche   maggiormente  rappresentative  a  livello
locale.