Art. 5. Commissione - Composizione 1. Nella composizione della Commissione, uno dei due rappresentanti dell'Ente che provvede alla realizzazione dei lavori e' il rappresentante legale dello stesso, o un suo delegato, che assume la presidenza della Commissione. 2. Per i Comuni la presidenza e' attribuita al Sindaco od a un suo delegato. 3. Nella composizione della Commissione almeno uno dei due esperti designati dalla Commissione Beni Culturali di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, e' individuato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello locale.