Art. 6.
                      Commissione - Competenze
 
  1.  La  Commissione  sceglie  l'opera  d'arte  da  realizzare  o da
acquistare  e  definisce  gli  eventuali  lavori  necessari  per   la
collocazione dell'opera d'arte. Le opere da realizzare vengono scelte
tramite  pubblica  gara,  mentre per quelle da acquistare si provvede
sulla base di almeno due perizie di stima.
  2. La Commissione redige ed emana  il  bando  di  concorso  per  la
scelta dell'opera da realizzare.
  Detto bando stabilira':
   a)   le  caratteristiche  dell'opera  e  le  modalita'  della  sua
presentazione;
   b) i tempi di esecuzione e di consegna dell'opera d'arte;
   e) le modalita' di pagamento.
  3. La commissione provvede all'individuazione dell'opera  d'arte  e
redige  motivata  relazione  della  scelta  effettuata. Copia di tale
relazione e' inviata al Servizio attivita' culturali della  Provincia
autonoma di Trento che provvede a tenere un registro aggiornato delle
opere d'arte dislocate negli edifici pubblici.
  4.  La  commissione  accerta la conformita' dell'opera realizzata o
acquistata, nonche'  delle  opere  edili  accessorie,  rispetto  alla
scelta effettuata.