Art. 7.
                          Opere catalogate
 
  1.   In   caso   di  acquisto  da  privati  dell'opera  d'arte  non
contemporanea  e  catalogata,  l'ente  che  realizza  i  lavori  deve
ottemperare  alle  disposizioni  di  cui alla Legge 1 giugno 1939, n.
1089.