(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        15 del 16 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  Gli  articoli  7  e  13  dello statuto della Comunita' montana Alto
Basento, approvato con legge regionale 25 luglio 1994,  n.  31,  sono
sostituiti,  ai sensi del 4 comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio
1993, n. 9, secondo i testi allegati alla presente legge.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
   Potenza, 18 marzo 1997
                               DINARDO
 
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Allegati
 
                               Art. 7.
                      Competenze del consiglio
 
  1.  Il  consiglio  e'  l'organo  di  indirizzo   e   di   controllo
politico-amministrativo  della  Comunita' montana. Esso ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
   lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici  e
dei servizi;
   il  piano  pluriennale  di  sviluppo  socio-economico, i programmi
annuali operativi, i programmi di settore;
   presa d'atto dell'esercizio di funzioni delegate dai comuni, dalla
provincia o dalla Regione;
   l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni  o  a  questi
delegate dalla Regione;
   le relazioni previsionali e programmatiche;
   i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
   i conti consuntivi;
   la contrazione di mutui;
   la   disciplina  del  personale  e  delle  assunzioni,  le  piante
organiche e le relative variazioni;
   le convenzioni con gli altri enti locali,  la  costituzione  e  la
modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
   la  gestione  di  pubblici servizi in economia o in concessione, a
mezzo di  aziende  speciali  o  di  istituzioni  e  l'affidamento  di
attivita' o servizi mediante convenzione;
   l'istituzione  di  servizi  della  Comunita'  montana  nei  comuni
facenti parte della stessa;
   le spese che impegnino i  bilanci  per  gli  esercizi  successivi,
escluse   quelle   relative   alle  locazioni  di  immobili  ed  alla
somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
   gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
   gli  appalti  e  le  concessioni  di  opere che non siano previsti
espressamente in  atti  fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne
costituiscano  mera  esecuzione  e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di  competenza  della
giunta, del segretario o di altri funzionari;
   la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
propri rappresentanti, nonche' la nomina, la designazione e la revoca
dei  propri  rappresentanti  presso enti, aziende ed istituzioni o ad
esso espressamente riservati dalle vigenti leggi.
  2. Nell'ambito delle suddette competenze e a maggior specificazione
delle stesse, il consiglio e' competente a:
   approvare ordini del  giorno  di  valutazione  sull'operato  della
giunta,  del  presidente  e  sull'attivita'  delle istituzioni, delle
aziende speciali  e  degli  altri  enti  dipendenti  dalla  Comunita'
montana;
   nominare  i  rappresentanti della Comunita' montana nel caso siano
promosse procedure per accordi di programma o conferenze di  servizi,
quando  queste  attengano  ad  atti  di  competenza  del  Consiglio e
contestualmente   alla   definizione   degli   indirizzi   cui   tali
rappresentanti devono attenersi;
   adottare  documenti  generali  di  indirizzo  contestualmente alla
nomina  dei  propri  rappresentanti  in  seno   ad   enti,   aziende,
istituzioni e societa' e approvare ordini del giorno sull'operato dei
propri rappresentanti.
  3.  Le  deliberazioni  in  ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
della Comunita' montana, salvo quelle attinenti  alle  variazioni  di
bilancio  da  sottoporre  a  ratifica  consiliare  nella prima seduta
successiva, da  tenersi  nei  sessanta  giorni  successivi,  pena  la
decadenza della deliberazione adottata.
  4. Il consiglio adotta un regolamento per la propria organizzazione
ed il proprio funzionamento.