(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 16 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Articolo unico Gli articoli 7 e 13 dello statuto della Comunita' montana Alto Basento, approvato con legge regionale 25 luglio 1994, n. 31, sono sostituiti, ai sensi del 4 comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1993, n. 9, secondo i testi allegati alla presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 18 marzo 1997 DINARDO ------ Allegati Art. 7. Competenze del consiglio 1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunita' montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore; presa d'atto dell'esercizio di funzioni delegate dai comuni, dalla provincia o dalla Regione; l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla Regione; le relazioni previsionali e programmatiche; i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; i conti consuntivi; la contrazione di mutui; la disciplina del personale e delle assunzioni, le piante organiche e le relative variazioni; le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142; la gestione di pubblici servizi in economia o in concessione, a mezzo di aziende speciali o di istituzioni e l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione; l'istituzione di servizi della Comunita' montana nei comuni facenti parte della stessa; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo; gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute; gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti, nonche' la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni o ad esso espressamente riservati dalle vigenti leggi. 2. Nell'ambito delle suddette competenze e a maggior specificazione delle stesse, il consiglio e' competente a: approvare ordini del giorno di valutazione sull'operato della giunta, del presidente e sull'attivita' delle istituzioni, delle aziende speciali e degli altri enti dipendenti dalla Comunita' montana; nominare i rappresentanti della Comunita' montana nel caso siano promosse procedure per accordi di programma o conferenze di servizi, quando queste attengano ad atti di competenza del Consiglio e contestualmente alla definizione degli indirizzi cui tali rappresentanti devono attenersi; adottare documenti generali di indirizzo contestualmente alla nomina dei propri rappresentanti in seno ad enti, aziende, istituzioni e societa' e approvare ordini del giorno sull'operato dei propri rappresentanti. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunita' montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza della deliberazione adottata. 4. Il consiglio adotta un regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.